Art. 5.
(Riconoscimento professionale. Norme transitorie).

      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la qualifica di istruttore cinofilo ai soggetti che dimostrano di avere esercitato la professione da almeno sei anni e che sono in grado di attestare la loro attività attraverso una provata documentazione, oppure che dimostrano di avere compiuto almeno quattro anni di pratica professionale quali responsabili di un centro di addestramento ancora in funzione.
      2. Alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la qualifica di kennel management, di cui all'articolo 8, ai soggetti che dimostrano di avere esercitato la professione da almeno tre anni e che sono in grado di attestare la loro attività attraverso una provata documentazione, che deve, in particolare, testimoniare lo svolgimento dell'attività presso canili o pensioni per cani.
      3. Alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la qualifica di educatore cinofilo, di cui all'articolo 9, ai soggetti che dimostrano di avere esercitato la professione da almeno due anni e che sono in grado di attestare la loro attività attraverso una provata documentazione, che deve, in particolare, testimoniare lo svolgimento dell'attività presso una struttura che svolge riconosciuta attività cinofila.